Indirizzo: Tito Livio, n. 4     Telefono: +39 081.8551111     Fax: +39 081.8046012     Email: info@pec2.comune.pozzuoli.na.it     P.IVA: 00508900636

Aggiornamento degli elenchi per gli albi dei giudici popolari

(Città Metropolitana di Napoli)
SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO GIUDICI POPOLARI
Sede: Via Carlo Levi n.1
Telefono: 081/8551675/77
AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI PER
GLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO
Visto l’articolo 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, come sostituito con l’articolo 3 della Legge 5 Maggio 1952 n. 405 riguardante l’aggiornamento degli albi definitivi dei giudici popolari
 
INVITA
i cittadini, d’ambo i sessi, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 11 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, ad iscriversi, non oltre Lunedì 31 Luglio 2021, nei rispettivi elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello, elenchi da valere per il  biennio 2026-2027.
Le richieste di iscrizione o cancellazione possono essere presentate con le seguenti modalità:
a) a mezzo PEC al seguente indirizzo info@pec2.comune.pozzuoli.na.it
b) a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Pozzuoli Ufficio Giudici popolari via Tito Livio n. 4 c.a.p. 80078;
c) a mano all’Ufficio Protocollo del Comune Via Tito Livio 4
Dalla casa comunale, 14 aprile 2025.
IL SINDACO
Ing. Luigi Manzoni
Estratto dalla Legge 10 Aprile 1951 n. 287
Articolo 9
I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale, tenuto conto delle circolari del Ministero dell’Interno M.I.A.C.E.L. n°9/93 del 22/07/1993 e n°559/C. 17634. 12982(23) del 30/10/1996;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Articolo 10
I giudici popolari delle Corti d’assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell’articolo precedente devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Articolo 11
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizi appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
a) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

I moduli per le richieste di iscrizione e cancellazione sono i seguenti:

Torna all'inizio dei contenuti