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Revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Cos’è

È l’insieme delle operazioni tecniche finalizzate ad accertare che in un veicolo sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che lo stesso non produca emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.

Quali veicoli devono sostenerla ed entro quali termini

Devono sostenere la visita di revisione entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni:

  • ciclomotori e quadricicli leggeri;
  • motoveicoli;
  • autovetture;
  • autoveicoli per trasporto promiscuo (immatricolati fino al 1999);
  • quadricicli a motore;
  • veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, autocaravan).

Devono sostenere la visita di revisione annualmente:

  • autoveicoli con più di 9 posti a sedere (compreso quello del conducente);
  • autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, autocaravan);
  • rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
  • autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza (taxi) o di noleggio con conducente;
  • autoambulanze (tranne quelle della Croce Rossa Italiana, dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate, che vi provvedono direttamente).

Il termine utile per sostenere la visita di revisione è, in tutti i casi, l’ultimo giorno del mese corrispondente (es. un’autovettura immatricolata il 10.10.2010 dovrà sostenere la visita di revisione entro il 31.10.2014; un’autovettura revisionata il 10.10.2011 dovrà essere sottoposta a nuova revisione entro il 31.10.2013; un taxi revisionato o immatricolato il 25.11.2011 dovrà essere revisionato entro il 30.11.2012).

Per i soli veicoli soggetti a revisione annuale è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza, in presenza di prenotazione effettuata entro gli stessi, fino alla data fissata per la visita.

Dove effettuarla

La visita di revisione si può sostenere presso gli Uffici della Motorizzazione Civile e presso le officine delle imprese di autoriparazione autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o capaci di contenere più di 16 persone (compreso il conducente) devono sostenere la revisione esclusivamente presso gli Uffici della motorizzazione civile. L’U.M.C. competente per la provincia di Napoli si trova in Napoli alla via Argine, 422.

Le sanzioni

La circolazione con revisione scaduta è punita, se la violazione è commessa in autostrada, dall’art. 179 c. 18 c.d.s. con una sanzione di € 159,00 e con il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

Negli altri casi l’infrazione comporta, ai sensi dell’art. 80 c. 14 c.d.s. una sanzione di € 159,00 e la sospensione del veicolo dalla circolazione, annotata sul documento di circolazione dall’organo di polizia: da quel momento il veicolo può circolare soltanto per recarsi a sostenere la revisione presso un U.M.C. o un’officina autorizzata, avendo al seguito una documentazione ciò attestante, pena l’applicazione di una sanzione di € 1.842,00 e del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

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