Svincolo di veicoli sottoposti a fermo amministrativo
Il codice della strada, in alcune ipotesi di violazione di norme in esso contenute, prevede che, oltre alla sanzione pecuniaria principale, sia applicata anche la sanzione accessoria del “fermo amministrativo del veicolo”.
Le modalità per l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo sono contenute nell’articolo 214 del Codice e negli articoli 394 e 396 del Regolamento di attuazione.
Fermo ed affidamento:
In esito all’accertamento della violazione di una delle predette norme, il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo e, corredato di un apposito sigillo, viene, di norma, affidato in custodia al proprietario o, in sua assenza, al conducente i quali sono tenuti a custodirlo, a loro spese, in un luogo di cui abbiano la disponibilità o che, in ogni caso, non sia soggetto a pubblico passaggio.
In caso di rifiuto dell’interessato di assumersi l’onere della custodia:
- il veicolo viene immesso in una depositeria autorizzata, a spese di chi abbia rifiutato la custodia
- a carico del predetto viene irrogata una sanzione da € 731,00 a € 2928,00 oltre, eventualmente, la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
- il documento di circolazione viene trattenuto dall’Agente operante e custodito presso l’ufficio da cui quest’ultimo dipende, fino al momento dello svincolo.
Sanzione accessoria del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di Reato (art. 224 ter):
In conseguenza di violazioni costituenti reato per le quali è previsto il fermo amministrativo, il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo per almeno 30 giorni ed affidato, in custodia giudiziaria, ai rispettivi proprietari; se trattasi di ciclomotori o di motocicli lo stesso deve essere affidato ad uno dei soggetti disciplinati dall’art. 214-bis (custode autorizzato)
Svincolo e restituzione:
Alla scadenza del termine di fermo amministrativo ovvero quando siano state rimosse le cause che lo avevano determinato, l’interessato deve richiedere la reimmissione in circolazione del veicolo previa revoca del vincolo e rimozione del sigillo.
Per ottenere lo svincolo del veicolo, l’interessato dovrà recarsi personalmente o a mezzo di persona appositamente incaricata, munita di delega scritta e fotocopia del documento di riconoscimento del proprietario o del conducente deleganti, presso l’ufficio ove erano stati depositati gli atti ed i documenti di circolazione indicato nei verbali di contestazione e di fermo amministrativo, munito di un valido documento di riconoscimento e di quant’altro eventualmente richiesto nel verbale di contestazione.
Per evitare di recarsi vanamente presso gli uffici è buona norma controllare preventivamente la data di decorrenza del fermo del veicolo e chiederne lo svincolo a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine finale.
Nell’ipotesi in cui, all’atto dell’applicazione del fermo amministrativo, sia stato consentito al conducente del veicolo di proseguire a bordo di esso fino al luogo prescelto per la custodia, purché ubicato sul territorio della Repubblica italiana, può essere chiesto che lo svincolo avvenga presso l’ufficio di polizia più vicino al luogo della custodia. In tale ipotesi l’interessato dovrà tempestivamente richiedere all’ufficio competente di trasmettere gli atti all’ufficio di polizia prescelto, per evitare un eccessivo allungamento dei termini.
Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 714,00 ad euro 2.859,00. “è disposta, inoltre, la confisca del veicolo”. |