Può svolgere il compito di scrutatore di seggio elettorale qualunque cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comune, e che risulti iscritto nell’apposito Albo degli scrutatori di seggio elettorale.
Gli scrutatori di seggio elettorale sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, composta dal Sindaco e da tre consiglieri comunali individuati dal Consiglio Comunale.
Sotto il profilo normativo, la scelta degli scrutatori da nominare per la composizione dei seggi in occasione di qualsiasi consultazione elettorale è lasciata alla libera discrezione della Commissione elettorale. L’art. 6, comma 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, infatti, non individua criteri sulla base dei quali provvedere alla scelta degli scrutatori, fatta salva, ovviamente, la loro inclusione nell’Albo.
La funzione di scrutatore comporta, al pari di tutti gli altri componenti del seggio, la qualità di pubblico ufficiale, da ciò derivandone tutti i doveri connessi a tale qualifica.
L’Ufficio di scrutatore è obbligatorio per le persone designate. Esse sono punite con la multa da 309 a 516 euro se senza giustificato motivo rifiutano l’incarico, non si presentano al momento dell’insediamento del seggio, si allontanano prima del termine delle operazioni elettorali
In caso di impossibilità ad accettare la nomina è necessario consegnare o trasmettere a mezzo mail all’ufficio elettorale il seguente modulo di rinuncia debitamente compilato e firmato
La legge prevede il caso in cui, all’atto della costituzione del seggio, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina. In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti:
– che sappiano leggere e scrivere;
– che non siano rappresentanti di lista;
– per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall’art. 23 del T.U. n. 570/1960
Gli scrutatori dei seggi elettorali vengono nominati tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data del voto, in pubblica adunanza, previo avviso pubblicato 2 giorni prima della riunione della Commissione Elettorale Comunale. L’avviso è affisso all’Albo pretorio del Comune e, tramite appositi manifesti, sul territorio comunale.
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