I cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia possono votare nel Comune di Residenza in occasione delle Elezioni europee e in occasione delle Elezioni Comunali.
I cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia possono votare nel Comune di Residenza. In particolare: in occasione delle Elezioni europee possono votare per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo; in occasione delle Elezioni Amministrative possono votare per il rinnovo degli organi del Comune (Sindaco e Consiglio Comunale).
Gli Stati che fanno parte dell’Unione Europea sono: Austria, Belgio. Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Per esercitare il diritto di voto occorre presentare una domanda su un apposito modulo, corredata da copia del di documento di riconoscimento valido.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno. Tuttavia, nell’anno di votazione inerente l’elezione del Parlamento Europeo, l’istanza va presentata entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data della consultazione, non oltre il 40° giorno antecedente la data della consultazione nel caso di elezioni comunali.
Per queste elezioni comunali dunque, le domande vanno presentate entro il 3 maggio 2022
Il Consiglio di Stato – Sezione Quinta – con sentenza n. 01193/2012 del 31.01.2012, ha sancito l’inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dall’art. 32 bis del d.P.R. n. 223/1967 ai cittadini dell’Unione europea che presentano domanda di iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta dopo il termine di Legge, ovvero, del quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.
L’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte è valida fino a quando l’interessato non perde i requisiti d’iscrizione: condanna penale, emigrazione in Stato estero.