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I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili)

Chi deve pagare
L’imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:

  • dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
  • dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • dai concessionari di aree demaniali.

La dichiarazione

In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell’immobile, i soggetti interessati devono presentare un’apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il modello di dichiarazione è stato approvato con decreto ministeriale 12 maggio 2009

Modello 

Istruzioni

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell’ Ici dovuta.

A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta riguardano riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall’art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007.

La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche relative alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

 

Calcolo della base imponibile I.C.I.
Per i fabbricati inscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata:
  • per 140 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc.).
  • per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
  • per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
  • per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
  • Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.
  • Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l’applicazione di appositi coefficienti.

Calcolo dell’imposta I.C.I.
L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata dal Comune.
L’Ici si paga proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è posseduto l’immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni.
Nel corso dell’anno si possono verificare situazioni particolari, a seguito della variazione della soggettività passiva (acquisto o vendita) o della destinazione d’uso dell’immobile (casa adibita ad abitazione principale).
Aliquote I.C.I.

Anno

Ordinaria

Abitazione Principale

(Solo quelle non esentate)

Detrazione

2008
7 per mille
6 per mille
€ 103,29
2009
7 per mille
6 per mille
€ 103,29
2010
7 per mille
6 per mille
€ 103,29
2011
7 per mille
6 per mille
€ 103,29

Fabbricati adibiti ad abitazione principale I.C.I.
L’art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 ha disposto l’esenzione Ici prima casa. A decorrere dall’anno 2008 è esentata dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica. Tuttavia, qualora il contribuente ha stabilito la propria residenza in un immobile diverso da quello in cui dimora abitualmente, può usufruire per quest’ultimo delle agevolazioni per l’abitazione principale a condizione che riesca a dimostrarne al Comune l’utilizzo in modo abituale.
Condizione essenziale per il riconoscimento dell’esenzione è l’identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell’Ici e quello che dimora abitualmente nell’immobile.
Nel caso di più contribuenti che abitano nell’immobile, l’esenzione spetta a ciascuno dei contitolari e deve essere rapportata ai mesi di destinazione.
Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, utilizzate come abitazione principale del contribuente continua ad applicarsi la detrazione dall’imposta di euro 103,29 annui, da rapportare ai mesi di utilizzazione.

Pertinenze dell’abitazione principale I.C.I.
Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale.
Nel caso in cui la detrazione per l’abitazione principale è maggiore dell’Ici dovuta, la parte residua deve essere detratta dall’imposta dovuta per le pertinenze.
Il Comune di Pozzuoli ha disciplinato la definizione di pertinenza con l’art. 2 del Regolamento Ici.

Come e quando si paga l’I.C.I.

L’ICI deve essere versata in due rate:

  • la prima, da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno e si calcola in base all’aliquota e alle detrazioni dell’anno precedente;
  • la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 dicembre, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.

È possibile anche pagare l’ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l’acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l’anno in corso.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune, è sufficiente un unico versamento per l’ICI complessivamente dovuta.
Se si posseggono immobili situati in Comuni diversi, si devono effettuare versamenti distinti per ogni Comune.
Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali o l’agente della riscossione. Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 ed hanno la possibilità di poter compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
I ritardatari possono pagare l’ICI entro 30 giorni dalla scadenza, con l’applicazione della sanzione del 3% dell’imposta dovuta, oltre agli interessi al tasso legale, calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.
Inoltre, è possibile regolarizzare il versamento dell’imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista: in questo caso si paga la sanzione del 3.75% dell’imposta stessa, oltre agli interessi al tasso legale, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo.
L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all’imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24 avendo cura di barrare la casella “Ravvedimento”.
Il Comune di Pozzuoli, con l’art. 2 del Regolamento Ici, ha previsto che si considerano regolarmente effettuati i pagamenti fatti dai contitolari purché l’importo complessivamente versato corrisponda a quello dovuto in ragione delle singole quote di possesso e di destinazione.

Esenzioni I.C.I.

Sono esentati dal pagamento dell’Ici i seguenti immobili:

  1. immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi tra detti enti, dalle ASL, dalle IPAB (istituzioni sanitarie pubbliche autonome) ora ASP (aziende pubbliche di servizi alla persona) e dalle CCIAA destinate esclusivamente a compiti istituzionali;
  2. fabbricati classificati o classificabili nelle categoria catastale E;
  3. fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art.5-bis del DPR 29.09.73, n.601 (immobili interamente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, per i quali al possessore non deriva alcun reddito dall’utilizzazione dell’immobile);
  4. fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
  5. fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  6. fabbricati appartenenti agli Stati esteri ad alle organizzazioni internazionali che sono esentati dal pagamento dell’ILOR sui fabbricati;
  7. fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla L. 104/92, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  8. terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art.15 della L. 984/77;
  9. immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art.87 (art.73 dal 1° gennaio 2004), comma 1, lettera c), del DPR 917/86 destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Con riferimento alla predetta lettera i), con l’art. 4 del Regolamento Ici, il Comune di Pozzuoli ha previsto che l’esenzione è limitata ai soli fabbricati ed a condizione che oltre che utilizzati siano anche posseduti dai soggetti ivi indicati.
Accertamento I.C.I.

Il procedimento di accertamento è stato disciplinato con l’art. 1 del Regolamento Ici

Atti e Regolamenti I.C.I.

Modelli I.C.I.

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