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Imposta di Soggiorno

Imposta di soggiorno

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21 febbraio 2024, il Comune di Pozzuoli ha istituito l’imposta di soggiorno ed ha approvato il relativo Regolamento.

L’imposta sarà applicata ai pernottamenti dal 1° giugno 2024.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27 febbraio 2024.

L’imposta è gestita dal Servizio Fiscalità Locale della Direzione Coordinamento Entrate del Comune di Pozzuoli.

Il Responsabile dell’imposta è il Dr. Luigi Giordano nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 22 marzo 2024.

Per informazioni è possibile contattare:

  • il Servizio Fiscalità del Comune di Pozzuoli al numero 081/5240425 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 ovvero all’indirizzo mail fiscalitalocale@comune.pozzuoli.na.it ovvero all’indirizzo pec fiscalitalocale@pec2.comune.pozzuoli.na.it.
  • I gestori delle strutture ricettive per informazioni ed assistenza tecnica possono contattare:
  • la società Advanced Systems al numero 081/8427167 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 ovvero all’indirizzo mail assistenza@gruppoas.it

 

Convenzioni con Portali di prenotazione on line

Si informa che il Comune di Pozzuoli NON ha stipulato Convenzioni con i Portali di prenotazione on line per la riscossione dell’imposta di soggiorno

 

Quando è dovuta l’imposta

L’imposta è dovuta per il pernottamento in strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, nonché nelle unità abitative oggetto di locazione breve e/o turistica, situate nel territorio di Pozzuoli, come disciplinate dalle vigenti norme regionali e nazionali in materia di turismo.

L’imposta si applica per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, anche se effettuati in strutture ricettive diverse ubicate sul territorio comunale; in tal caso spetta a chi soggiorna provare al gestore della struttura ricettiva di aver già pagato l’imposta per i pernottamenti precedenti, mostrando la relativa ricevuta.

 

Quali sono le tariffe

Le tariffe, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27 febbraio 2024, sono le seguenti:

Tipologia struttura ricettiva Tariffa giornaliera a persona
Albergo ad 1 stella Euro 1,00
Albergo a 2 stelle Euro 1,50
Albergo a 3 stelle Euro 2,00
Albergo a 4 stelle Euro 3,00
Albergo a 5 stelle Euro 5,00
Tutte le restanti strutture ricettive (alberghiere ed extra alberghiere) Euro 2,00

 

Quali sono le esenzioni dal pagamento dell’imposta

Sono esenti dal pagamento dall’imposta:

  • a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Pozzuoli;
  • b) i minori di età inferiore ad anni dieci.

 

Sono, altresì, esenti dal pagamento dell’imposta:

  • c) coloro che devono effettuare terapie e visite mediche presso strutture sanitarie pubbliche e private site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore per tutto il periodo della terapia e/o della visita medica compreso un pernottamento prima della terapia e/o della visita medica e un pernottamento successivo alla fine della terapia e/o della visita medica;
  • d) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente per tutto il periodo di degenza compreso un pernottamento prima del ricovero e un pernottamento successivo alla dimissione;
  • e) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistano i minori di anni diciotto, ricoverati o in attesa di ricovero presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente per il periodo di ricovero compreso un pernottamento prima del ricovero e un pernottamento successivo alla dimissione.

L’esenzione di cui alle lettere c), d) ed e) è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il soggiorno è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente utilizzando il modello qui scaricabile.

Infine, sono esenti dal pagamento dell’imposta:

  • f) i portatori di handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (connotazione di gravità) ed il loro accompagnatore;
  • g) gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio;
  • h) i soggetti che pernottano a spese dell’Amministrazione comunale;
  • i) gli studenti universitari fuori sede;
  • l) i soggetti ed i volontari che alloggiano in strutture ricettive a seguito di particolari attività di tipo assistenziale non previste nelle altre tipologie esenti e/o per provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare qualsiasi situazione di emergenza conseguente ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario o assistenza sanitaria.

L’esenzione di cui alle lettere f), g), h), i) ed l) è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita autocertificazione dell’ospite, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la condizione per il beneficio dell’agevolazione utilizzando il modello qui scaricabile.

 

Quando ed a chi è dovuto il versamento dell’imposta

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato, entro il termine del soggiorno, al gestore della struttura ricettiva che rilascia apposita ricevuta secondo il modello qui allegato.

 

Come chiedere il rimborso dell’imposta versata

Per l’imposta versata e non dovuta è possibile richiedere il rimborso, entro 5 anni dal giorno del versamento, utilizzando il modello qui scaricabile.

 

Adempimenti del gestore della struttura ricettiva

Il gestore della struttura ricettiva deve effettuare i seguenti adempimenti:

  1. Registrazione al Portale Tourist Tax  messo a disposizione dal Comune;
  2. informare, con modalità idonee (secondo il modello qui allegato), i propri ospiti dell’applicazione e dell’entità dell’imposta di soggiorno e delle esenzioni previste,
  3. riscuotere l’imposta dovuta dagli ospiti;
  4. presentare al Comune di Pozzuoli, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare ed esclusivamente in via telematica utilizzando il Portale Tourist Tax, la comunicazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il numero dei pernottamenti relativi al periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti dal pagamento dell’imposta. La comunicazione periodica deve essere trasmessa anche qualora non vi sia stato alcun ospite presso la struttura stessa nel periodo di riferimento;
  5. riversare al Comune di Pozzuoli, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare ed esclusivamente a mezzo PagoPa generato dal Portale Tourist Tax, l’imposta di soggiorno relativa ai pernottamenti del trimestre; l’imposta deve essere versata anche nella ipotesi di mancata, parziale o tardiva riscossione nei confronti degli ospiti;
  6. presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione annuale cumulativa, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto ministeriale;
  7. trasmettere all’indirizzo pec info@pec2.comune.pozzuoli.na.it, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, il conto di gestione dell’agente contabile (Modello 21), compilabile e scaricabile utilizzando il Portale Tourist Tax, debitamente firmato digitalmente;
  8. conservare, per un periodo di 5 anni a partire dalla data di invio della relativa dichiarazione annuale, tutta la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione dell’imposta, compreso le certificazioni delle strutture sanitarie e le autocertificazioni degli ospiti utili al godimento dell’esenzione dal pagamento dell’imposta.

 

Esempi di calcolo del numero degli ospiti e dei pernottamenti da inserire nella comunicazione trimestrale da presentare utilizzando il Portale Tourist Tax

A) SOGGETTI AD IMPOSTA PER PERNOTTAMENTI (Entro il limite di imposta di 7 giorni)
Anno Mese Giorno Check-in Numero ospiti Pernottamenti nel mese Note
2024 Giugno 01/06/2024 12 18 6 ospiti per 1 notte (n. 6 pernottamenti totali) e 6 ospiti per 2 notti (n. 12 pernottamenti totali). Insieme ai 6 ospiti che pernottano 2 notti vi sono 3 minori di anni 10; questi ultimi vanno riportati nella sezione C “soggetti esenti dall’imposta”
02/06/2024 8 46 5 ospiti per 5 notti (n. 25 pernottamenti totali) e 3 ospiti per 10 notti (n. 21 pernottamenti totali. Infatti, i 3 ospiti pagheranno soltanto i primi 7 pernottamenti mentre i restanti 3 pernottamenti vanno indicati nella sezione B “soggetti a pernottamenti non imponibili”)
28/06/2024 2 6 2 ospiti per 5 notti (n. 6 pernottamenti totali. Infatti, solo 3 notti vanno imputate al mese di giugno mentre le restanti 2 notti vanno indicate nel mese di luglio)
22 70 VALORI DA INDICARE IN TOURIST TAX

 

B) SOGGETTI A PERNOTTAMENTI NON IMPONIBILI (Oltre il limite di imposta di 7 giorni)
Anno Mese Giorno Check-in Numero ospiti Pernottamenti nel mese Note
2024 Giugno 02/06/2024 0 9 Trattasi dei 3 pernottamenti per ciascuno dei 3 ospiti che hanno pernottato per più di 7 notti (n. 9 pernottamenti totali)
0 9 VALORI DA INDICARE IN TOURIST TAX

 

C) SOGGETTI ESENTI DALL’IMPOSTA
Anno Mese Giorno Check-in Numero ospiti Pernottamenti nel mese Note
2024 Giugno 01/06/2024 3 6 Trattasi dei 2 pernottamenti per ciascuno dei 3 minori
3 6 VALORI DA INDICARE IN TOURIST TAX in corrispondenza della riga “minori di età inferiore ad anni 10”

 

Anno Mese Giorno Check-in Numero ospiti Pernottamenti nel mese Note
2024 Giugno

25/06/2024

4 12 Trattasi di 4 appartenenti alle forze dell’ordine che pernottano per 3 notti (n. 12 pernottamenti totali) per esigenze di servizio
4 12 VALORI DA INDICARE IN TOURIST TAX in corrispondenza della riga “appartenenti alle forze dell’ordine”

 

Sanzioni ed interessi

In ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento dell’imposta di soggiorno si applica la sanzione tributaria, fino al 30%, prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale cumulativa si applica la sanzione tributaria dal 100% al 200% dell’importo dovuto.

Le violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento, di natura amministrativa, sono punite con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi nella misura del saggio legale aumentato di 1 punto percentuale.

 

Regolamenti:

 

Tariffe:

 

Modelli:

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