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A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero)

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti – La legge n. 213, art. 1, comma 242 del 30 dicembre 2023 ha introdotto una sanzione di 1.000 euro per ogni anno di mancata iscrizione all’A.I.R.E. (cioè di omissione della dichiarazione di cambio di residenza), per un massimo di 5 anni, per tutti i cittadini italiani residenti all’estero. La sanzione è disposta dal Comune di residenza in Italia.

L’A.I.R.E consente:
• di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
• di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni.

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
• i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
• quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
• le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
• i lavoratori stagionali;
• i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
• i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Modalità d’iscrizione

La richiesta va effettuata attraverso il portale Fast-Itcompilando l’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari), a cui allegare la documentazione richiesta dall’Ufficio consolare. Per le modalità di invio dei moduli si suggerisce la consultazione del sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio di residenza. L’iscrizione del cittadino residente all’estero può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (art. 6, comma 6, L. 470/1988).

Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita.

 

Come individuare il proprio Comune A.I.R.E.
Tutti i cittadini italiani hanno un Comune italiano di riferimento, individuabile in questo modo:

  • per cittadini provenienti dall’Italia il Comune da indicare è quello di ultima residenza nel territorio della Repubblica;
  • per cittadini provenienti da altri Paesi il Comune da indicare è quello dove risulta trascritto l’atto di nascita straniero, ovvero, il Comune che ha trascritto la documentazione di stato civile formata all’estero (per es. nei casi di acquisto della cittadinanza italiana;

L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino
L’interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:

•   il trasferimento della propria residenza o abitazione;
•   le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
•   il rientro definitivo in Italia;
•   la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme del Paese di residenza.
Cambio del Comune AIRE in Italia (trasferimento AIRE/AIRE)
I cittadini già iscritti nell’A.I.R.E. di un comune che per ragioni di famiglia o di convenienza vogliono cambiare Comune A.I.R.E. possono fare domanda di spostamento dell’iscrizione presso un altro comune, ma unicamente nei seguenti casi previsti dalla legge:
  • trasferimento nell’A.I.R.E. di un comune nella cui A.P.R. (Anagrafe della Popolazione Residente in Italia) sono iscritti membri del nucleo familiare (*)
  • trasferimento nell’A.I.R.E. di un comune nella cui A.I.R.E. sono già iscritti membri del proprio nucleo familiare (*)

(*) Per nucleo familiare, in base a quanto contenuto nel D.L. n. 69/1988, s’intende quanto segue: “il nucleo familiare é composto dai coniugi, con esclusione del coniuge separato, e dai figli ed equiparati (art. 38 del D.P.R. n. 818/1957) di età inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in sui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti“.

Il trasferimento è soggetto alla valutazione dei due comuni interessati. In caso di accettazione della domanda verrà modificata anche l’iscrizione nelle liste elettorali del nuovo comune. Le persone che non sono iscritte all’A.I.R.E. non possono presentare direttamente la domanda di trasferimento presso un altro comune. Esse devono in primo luogo ottenere l’iscrizione A.I.R.E. del Comune di ultima residenza in Italia e solo dopo aver ricevuto la formale notifica di conclusione del procedimento possono avviare domanda per il trasferimento AIRE/AIRE.


La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:
• per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
• per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
• per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
• per perdita della cittadinanza italiana;

Certificati A.I.R.E.
I cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) possono richiedere i seguenti certificati anagrafici e di stato civile:
• certificato di residenza estera;
• certificato di stato di famiglia (per i soli componenti residenti all’estero);
• certificato ed estratto di nascita, matrimonio, morte;
• certificato di stato libero;
• certificato di cittadinanza (riferito alla data dell’emigrazione);
• certificato plurimo di residenza, e stato di famiglia (riferito alla data dell’emigrazione);
• certificato plurimo per matrimonio, con residenza, cittadinanza, stato libero (riferito alla data di emigrazione).
Per i certificati di cittadinanza con posizione aggiornata(e quindi non riferiti alla data di emigrazione) ed esistenza in vita è necessario rivolgersi al Consolato competente per territorio.

Voto all’estero
I cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza per le elezioni politiche nazionali, per i referendum abrogativi e costituzionali ex artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni del Parlamento europeo.
Il voto all’estero per le elezioni politiche nazionali e i referendum è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), in attuazione degli art. 48, 56 e 57 della Costituzione, che hanno istituito la Circoscrizione Estero.
Il voto all’estero per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è invece regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483).
Gli elettori italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono altresì votare per l’elezione dei rappresentanti dei COMITES – Comitati degli italiani all’estero (legge 23 ottobre 2003, n. 283).

Chi può votare all’estero
Solo gli elettori italiani iscritti all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero) possono esercitare il proprio diritto di voto all’estero secondo il tipo di elezione. Non è consentito esercitare il proprio diritto di voto all’estero agli elettori che nei giorni delle consultazioni elettorali si trovano occasionalmente in territorio straniero (sono esclusi gli operatori in missioni umanitarie o diplomatiche).

Per quali elezioni il cittadino Italiano residente all’estero (AIRE) può votare
• Parlamento Europeo, gli elettori Italiani iscritti all’AIRE  residenti in un paese appartenente alla Comunità Europea possono recarsi per votare presso le sezioni appositamente istituite nei Paesi stessi, Consolati italiani, istituti di cultura, scuole italiane o altri locali messi a disposizione dagli Stati membri della Comunità. Mentre per tutti gli elettori residenti all’estero in uno Stato fuori dall’Unione Europea, sarà inviata una cartolina-avviso di convocazione elettorale con le relative informazioni necessarie per votare in Italia.
• Elezioni politiche e/o referendarie, il voto dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) viene espresso per corrispondenza. In tale ipotesi, entro 18 giorni prima della data stabilita delle elezioni, gli uffici consolari inviano a tutti gli elettori residenti all’estero iscritti all’AIRE un plico contenente: il certificato elettorale; la scheda (se elettori della sola Camera o referendum) o le schede elettorali (se elettori di Camera e Senato perché ultraventicinquenni); una busta piccola; una busta già affrancata recante l´indirizzo dell´Ufficio consolare competente; le liste dei candidati nella ripartizione geografica d´appartenenza (le ripartizioni sono: Europa; America Meridionale; America Settentrionale e Centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide); un foglio esplicativo delle modalità di voto e il testo della Legge n. 459/2001. Dopodiché l’elettore stacca dal certificato elettorale il tagliando comprovante l´esercizio del diritto di voto e spedisce il tutto all’Ufficio consolare competente entro 10 giorni prima della data delle elezioni. Gli elettori residenti all’estero che, quattordici giorni prima della data delle votazioni in Italia, non avessero ricevuto al proprio domicilio estero il plico contenente la documentazione elettorale di cui sopra, possono farne richiesta presentandosi personalmente al proprio Consolato di appartenenza.
• Elezioni amministrative (comunali, provinciali, regionali) non è prevista nessuna forma di voto all’estero, pertanto, l’elettore dovrà far rientro in Italia e votare nel Comune di iscrizione elettorale. Sarà cura dell’Ufficio elettorale comunicare all’elettore residente all’estero, mediante l’invio di una cartolina-invito: i giorni della consultazione, il tipo di elezione, nonché le modalità per il rimborso delle spese di viaggio.

Opzione per il voto in Italia
In alternativa a quanto sopra, l´elettore residente all´estero può optare per l´esercizio del diritto di voto in Italia (Parlamento Europeo/politiche/referendum), rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto, o per i quesiti referendari. L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni.
Non sono previste agevolazioni per il viaggio dell’elettore che abbia optato per l´esercizio del diritto di voto in Italia, salvo quelle concesse all’interno del territorio nazionale. Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con cui il Governo Italiano non ha raggiunto le necessarie intese, a detti elettori l’Ufficio elettorale invierà per posta una cartolina-invito ove sono specificati: il tipo di elezione, i giorni della consultazione, nonchè le modalità di rimborso delle spese di viaggio.

Agevolazioni di viaggio
Agli elettori residenti all’estero che optano per l’esercizio del voto in Italia (Parlamento Europeo/politiche/referendum) non viene corrisposto alcun rimborso delle spese di viaggio (L. 459/2001, art. 20). Essi usufruiscono però delle riduzioni tariffarie applicate nel territorio nazionale dagli enti interessati (Trenitalia S.p.a.; compagnie di navigazione; società autostradali, etc.). Gli elettori che si trovano nell’impossibilità di votare nello Stato di residenza, e che quindi possono esercitare il proprio diritto di voto esclusivamente in Italia, possono usufruire di un rimborso pari al 75 per cento del costo del biglietto di viaggio (riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo).
Si tratta degli elettori residenti in Paesi in cui:
• non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane;
•   non è stato possibile concludere intese con Governi esteri  in forma semplificata per garantire il pieno esercizio del diritto di voto;
•   la cui situazione politica o sociale comprometta lo svolgimento di tale diritto.
Per ottenere il rimborso, l’elettore deve presentare un’apposita richiesta all’ufficio consolare della circoscrizione in cui risiede o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all’ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, allegando il certificato elettorale e il biglietto di viaggio (L. 459/2001, art. 20, comma 2; D.P.R. 104/2003, art. 22).
Nota bene. Tutti gli elettori che non hanno optato per il voto in Italia devono obbligatoriamente votare all’estero, in quanto detti elettori saranno depennati dalle liste elettorali consegnate ai presidenti dei seggi elettorali italiani nei giorni della consultazione.

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