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Riconoscimento cittadinanza italiana ”JURE-SANGUINIS”

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente dal luogo di nascita.
La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana Jure Sanguinis (per linea di sangue), riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza Jure Soli (cioè chi nasce in quello Stato, ne è cittadino). È il caso dei Paesi americani.
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza.
Una volta iscritto all’anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento presentando i documenti necessari.
Se la persona risiede all’estero è l’Autorità consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa (esempio: per l’Argentina, se la persona risiede  a Buenos Aires la competenza sarà del Consolato Generale d’Italia in Buenos Aires, non il Consolato Generale d’Italia in Cordoba o Rosario).
E’ da escludere che la persona si possa servire di un suo legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che non sia presente sul territorio.

Documentazione
Passaporto con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all’estero, con timbro d’ingresso (da cui parte la decorrenza dei 3 mesi) apposto dalla nostra Polizia di frontiera presso l’aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso di volo diretto dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen).
Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen (ad esempio la Spagna), all’arrivo in Italia dovrà, entro 8 giorni, recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.
Documenti di stato civile: nascita, matrimonio e morte, in copia integrale, tradotti e legalizzati*, di tutta “la catena”: dall’avo, cioè il parente partito dall’Italia e fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue (“di morte” ovviamente solo per chi è già deceduto) e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l’avo è indicato sugli atti di stato civile) o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.

ATTENZIONE: In di nomi, cognomi, date di nascita, età errati o altri errori sugli atti di stato civile, questi andranno rettificati; Si precisa che anche le sentenze di rettifica dovranno essere tradotte, legalizzate e incluse nella documentazione.

Alcune precisazioni relative ai documenti di stato civile:

  1. se rilasciati negli USA, debbono essere in “long form o “full form”; nel Brasile: “inteiro teor”.
  2.  * “tradotti e legalizzati”.
  • Tradotti = tradotti integralmente, comprendendo anche la traduzione delle legalizzazioni straniere, MA NON VA FATTA LA TRADUZIONE DEI NOMI DELLE PERSONE INDICATE SUGLI ATTI, CHE NELLE TRADUZIONI DEVONO RIMANERE TALI E QUALI [a titolo di esempio: BIANCHI LUIGI, indicato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS) nell’atto di nascita del nipote, nella traduzione non dovrà essere tradotto in BIANCHI LUIGI, ma lasciato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS); l’atto dovrà riportare l’annotazione di rettifica e nella documentazione dovrà essere inserita la relativa sentenza, tradotta e legalizzata. Ovviamente, la NON NATURALIZZAZIONE di cui al punto 3) deve avere comunque tutti gli alias].
  • Legalizzati significa che il nostro Consolato (o Ambasciata) Italiano competente per territorio deve legalizzare sia le firme sui certificati originali sia le firme dei traduttori giurati sulle traduzioni allegate ai certificati stessi. Se gli atti sono emessi da uno Stato in Convenzione dell’Aja del 1961, che prevede l’Apostille, anche la legalizzazione della traduzione può essere effettuata tramite Apostille, qualora i traduttori giurati abbiano la firma depositata presso gli Organi competenti ad apporla.

Nel caso di cittadini statunitensi si richiede il certificato di naturalizzazione americana oppure il “certificate of nonexistence of records” rilasciato dal “US Department of Homeland Security” (in alcuni Stati americani viene chiamato “U.S. Citizenship & Immigration Services” oppure “U.S. Immigration and Naturalization Service” o similari), per i cittadini brasiliani è rilasciato dal “MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SEGRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA, Departamento de Estrangeiros”, per i cittadini argentini è rilasciato dal PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN – CÁMARA NACIONAL ELECTORAL. Questo documento deve sempre contenere il nome e cognome dell’avo in tutte le sue possibili “sfumature e storpiature” subìte dalla data di nascita al decesso – in tutti gli atti su cui è riportato – e gli eventuali alias.

Il riconoscimento della cittadinanza è un diritto solo se si è in possesso dei requisiti (*), pertanto, se in corso d’opera l’Ufficiale dello Stato Civile e/o qualche Consolato Italiano coinvolto nel procedimento di riconoscimento ravvisasse/ro la necessità di effettuare verifiche più approfondite, la persona verrà invitata a produrre ulteriore documentazione.

(*) tra i requisiti:  il comune in cui l’avo è nato, deve essere stato annesso al Regno d’Italia almeno entro la data della morte dell’avo stesso e la donna trasmette la cittadinanza solo dal 01.01.1948 e, in base alla normativa italiana, le dichiarazioni di nascita di nati fuori dal matrimonio devono essere firmate dal genitore che trasmette la linea di sangue italiano.

Il cittadino extracomunitario che rivendica la cittadinanza jure sanguinis per l’iscrizione anagrafica non necessita immediatamente del permesso di soggiorno, ma se l’iter di riconoscimento si protrae oltre i 3 mesi dovrà tempestivamente richiederlo per non essere ritenuto clandestino.

Modalità di richiesta
Il cittadino consegna il modulo e tutta la documentazione necessaria per dimostrare la sua discendenza da avo italiano; l’Ufficio esamina tutti gli atti per valutare se sussistono i requisiti richiesti per il riconoscimento della cittadinanza e verifica la correttezza formale e sostanziale della documentazione posta a corredo.
Successivamente l’ufficio predispone una relazione per richiedere ai vari Consolati italiani competenti il rilascio di certificato attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato.
A seguito del riscontro da parte dei Consolati interpellati, viene emessa una dichiarazione sindacale di riconoscimento della cittadinanza italiana, il richiedente viene informato dell’esito del procedimento.
Successivamente, previo appuntamento, vengono trascritti gli atti di stato civile (nascita, matrimonio) relativi all’interessato e ad eventuali figli minorenni.
Vengono eseguite le annotazioni sull’atto di nascita e fatte tutte le comunicazioni ai vari uffici coinvolti e ai vari Consolati.

Normativa:
Art.1 della legge 5.2.1992 n.91
DPR N.572 del 12.10.1993
Circolare del Ministero dell’Interno n.K28.1 dell’8.4.1991
Circolare del Ministero dell’Interno n.28/2002
Circolare del Ministero dell’Interno n.32 del 13.06.2007
Circolare del Ministro dell’Interno n.26 del 01.06.2007

A chi rivolgersi
Via Carlo Levi 1 – Ufficio Stato Civile
Indirizzo e-mail : stefania.atelli@comune.pozzuoli.na.it
Indirizzo pec : statocivile@pec2.comune.pozzuoli.na.it
telefono :081/8551700

Orari

Il servizio è disponibile il lunedì, il giovedì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30; il martedì dalle 14:30 alle 16:30 presso la sede dei servizi demografici in via Carlo Levi n.1 – Monterusciello, piano secondo (rif. ufficiale di stato civile dott.ssa Stefania Atelli).

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