Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4, nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;
d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, finalizzate alla valorizzazione e alla conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi beni.
Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne