Regione Campania - Città Metropolitana di Napoli

Comune di Pozzuoli
Città dei Campi Flegrei

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TASI Tributo per i servizi indivisibili

Che cosa è
Il tributo per i servizi indivisibile (TASI) è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per la copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune. La TASI rappresenta una delle 3 componenti (insieme all'IMU ed alla TARI) dell'imposta unica comunale (IUC).
Sono considerati servizi indivisibili quelli, riportati nella tabella seguente, rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae.

Servizi indivisibili
Servizi di polizia locale
Servizio di protezione civile
Servizi di viabilità
Servizio di manutenzione del verde pubblico
Servizi di tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale
Servizio di pubblica illuminazione
Servizi socio-assistenziali
Servizi cimiteriali
Servizi relativi alla cultura ed allo sport
Servizi relativi alla giustizia, relativamente alla parte non finanziata con trasferimenti statali.


Su cosa si paga la TASI
La TASI si applica al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU).

Sono esclusi i terreni diversi dalle aree edificabili.

A decorrere dall'annualità d'imposta 2016 sono escluse, altresì, le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.


Chi deve pagare la TASI
La TASI deve essere pagata dal proprietario ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.
Se vi sono più proprietari ovvero più titolari di diritti reali di godimento sull'immobile, tutti i proprietari o titolarti di diritti reali rispondono in solido del tributo dovuto.
Se l'immobile è occupato o detenuto da un soggetto diverso da quelli sopra indicati, il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di godimento paga l'80% della TASI mentre il restante 20% è dovuto dall'occupante.


Come si determina la base imponibile TASI
La base imponibile della TASI si determina allo stesso modo dell'IMU.


Quali sono le aliquote e le detrazioni TASI
Le Aliquote e detrazioni Tasi 2014  2015  2016  2017  2018 2019 sono riportate nelle tabelle che seguono:

 

Tipologie

Aliquote Tasi 2016  2017 2018 2019

Detrazioni Tasi 2016 - 2017 - 2018 - 2019 annue rapportate alle quote di destinazione ad abitazione principale o assimilate

Abitazioni principali di categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze

0,2%

Nessuna detrazione

Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola

0,1%

Nessuna detrazione

Tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili

0

 

 

Tipologie Aliquote Tasi 2014 e 2015 Detrazioni Tasi 2014 e 2015 - annue rapportate alle quote di destinazione ad abitazione principale o assimilate
Abitazioni principali di categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze 0,2% Nessuna detrazione
Altre abitazioni principali di categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze 0,33%

€ 150,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 350,00

€ 100,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 351,00 e fino ad € 800,00

nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale superiore ad € 800,00

Unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 0,33%

€ 150,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 350,00

€ 100,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 351,00 e fino ad € 800,00

nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale superiore ad € 800,00

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 0,33%

€ 150,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 350,00

€ 100,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 351,00 e fino ad € 800,00

nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale superiore ad € 800,00

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 0,33%

€ 150,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 350,00

€ 100,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 351,00 e fino ad € 800,00

nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale superiore ad € 800,00

Unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia 0,33%

€ 150,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 350,00

€ 100,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 351,00 e fino ad € 800,00

nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale superiore ad € 800,00

L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (di età superiore a 75 anni) o disabili (con disabilità riconosciuta del 100%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 0,33%

€ 150,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 350,00

€ 100,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 351,00 e fino ad € 800,00

nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale superiore ad € 800,00

L’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 0,33%

€ 150,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 350,00

€ 100,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 351,00 e fino ad € 800,00

nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale superiore ad € 800,00

L’unità immobiliare concessa in comodato (come risultante da contratto registrato) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente ad una sola unità immobiliare ed alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 250 0,33%

€ 150,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 350,00

€ 100,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 351,00 e fino ad € 800,00

nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale superiore ad € 800,00

Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola 0,1% Nessuna detrazione
Tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili 0  



Esenzioni e riduzioni

Esenzioni

Le esenzioni per le diverse fattispecie sono riportate nell'art. 42 del Regolamento IUC

Riduzione
Le riduzioni sono riportate nell'art. 42-bis del Regolamento IUC



Quando e come si presenta la dichiarazione TASI
Per la dichiarazione Tasi si applicano le medesime regole previste per la dichiarazione IMU.
Il modello della dichiarazione e le relative istruzioni saranno disponibili nelle prossime settimane.


Come si calcola la TASI e come si versa

La TASI deve essere versata da tutti i contitolari dei diritti reali di godimento con vincolo di solidarietà ovvero anche dagli occupanti se diversi dai predetti contitolari; in quest'ultimo caso, i contitolari pagano l'80% della TASI e gli occupanti il restante 20%.
La TASI. è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso la TASI. è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.
La TASI deve essere versata, in autoliquidazione (il Comune non invia i calcoli né i modelli per il pagamento), per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della TASI annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.
Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato applicando le aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento (per l'anno 2014 si applicano le aliquote deliberate per lo stesso anno). Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per il predetto anno.
Il versamento della TASI. è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

 

Codici F24 per TASI
Risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014

Codice Denominazione
3958 TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3959 TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3960 TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3961 TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

 

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo.
Per consentire ai contribuenti di effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell'attività di controllo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

 

Codice Denominazione
3962 TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI
3963 TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI

 

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:
• nello spazio "codice ente/codice comune", indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it ;
• nello spazio "Ravv.", barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
• nello spazio "Acc", barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
• nello spazio "Saldo", barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
• nello spazio "Numero immobili", indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
• nello spazio "Anno di riferimento", indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

L'importo da versare è arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.
Il versamento non è dovuto qualora l'importo annuo complessivo per tutti gli immobili posseduti nel territorio del Comune di Pozzuoli è inferiore ad euro 12,00.
In caso di ritardo nel pagamento, si può beneficiare del ravvedimento operoso versando l'imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale, in ragione dei giorni di ritardo, e la sanzione (1% per ciascun giorno di ritardo fino a 14 giorni, 15% dal 15° giorno al 90° giorno e 30% dal 91° giorno al 365° giorno) ridotta ad 1/10 se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza ovvero ad 1/9 se avviene dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza ovvero ad 1/8 se avviene dal 91° giorno e fino ad un anno dalla scadenza.
L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto alla Tasi da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24 avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".
Il simulatore di calcolo, a cui si accede cliccando sul link di seguito riportato, permette di calcolare la Tasi dovuta e compilare in automatico il modello di pagamento.

Calcolo TASI

Esempi di calcolo della Tasi

Esempio 1
Abitazione principale rendita € 300,00
Pertinenza rendita € 100,00
L'aliquota per l'abitazione principale è il 3,3 per mille (detrazione € 1501)
 

Calcolo:
• rendita totale (€ 300 + € 100) = € 400,00
• base imponibile (€ 400 + 5%) * 160= € 67.200,00
• Calcolo: (€ 67.200*0,0033) - € 150 = € 71,76 (si arrotonda ad € 72)
Rate
Acconto (da versare entro il 16/06/2014) € 36
Saldo (da versare entro il 16/12/2014) € 36

Esempio 1bis
Abitazione principale rendita € 200,00
Pertinenza rendita € 100,00
L'aliquota per l'abitazione principale è il 3,3 per mille (detrazione € 150)

Calcolo:
rendita totale (€ 200 + € 100) = € 300,00
base imponibile (€ 300 + 5%) * 160= € 50.400,00
Calcolo: (€ 50.400*0,0033) - € 150 = € 16,32 (si arrotonda ad € 16) – La parte della detrazione che non si sconta sull'abitazione si recupera dal tributo dovuto per la pertinenza
Rate
Acconto (da versare entro il 16/06/2014) € 8 (il versamento non deve essere effettuato in quanto inferiore al minimo fissato in € 12)
Saldo (da versare entro il 16/12/2014) € 16 (è pari al tributo annuo dovuto in quanto l'acconto non è stato versato perché inferiore ad € 12, mentre il tributo annuale è superiore a detto valore minimo)

Esempio 2
Fabbricato posseduto da A (60%) e B (40%)
Il fabbricato ha una rendita di € 650,00
Il fabbricato è adibito da B ad abitazione principale
L'aliquota per l'abitazione principale è il 3,3 per mille (detrazione € 1002)
L'aliquota per gli altri fabbricati è 0 per mille
 

Calcolo:
• base imponibile (€ 650 + 5%) * 160= € 109.200,00
• Calcolo quota di A: (€ 109.200*0*60%) = € 0
• Calcolo quota di B: (€ 109.200*0,0033*40%) - € 100 = € 44,14 (si arrotonda ad € 44)
Tasi totale € 44. Importo dovuto in solido da A e B
Rate
Acconto (da versare entro il 16/06/2014) € 22
Saldo (da versare entro il 16/12/2014) € 22

Casi particolari
(fabbricati equiparati all'abitazione principale)

Esempio 3
• Uso gratuito: proprietario diverso dall'occupante
– rendita € 600,00
– la Tasi si applica soltanto sulla rendita di € 250,00
– l'aliquota per l'abitazione principale è il 3,3 per mille (detrazione € 1503)
 

Calcolo:
• base imponibile (€ 250 + 5%) * 160= € 42.000,00
• Calcolo Tasi: (€ 42.000,00*0,0033) – € 150 = - € 11,40 (la Tasi non si versa)

Esempio 4
• Casa ex coniugale assegnata ad uno dei due coniugi a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (la proprietà è solo del coniuge non assegnatario)
– rendita € 595,24
– base imponibile: (€ 595,24 + 5%) * 160= € 100.000,32
– aliquota abitazione principale: 3,3 per mille (detrazione € 100)
– Tasi: (€ 100.000,32*0,0033) – € 100 = € 230,00
– ripartizione (80% e 20%): proprietario € 184 ed occupante € 46
Acconto proprietario (da versare entro il 16/06/2014) € 92
Acconto occupante (da versare entro il 16/06/2014) € 23
Saldo proprietario (da versare entro il 16/12/2014) € 92
Saldo occupante (da versare entro il 16/12/2014) € 23

• Casa ex coniugale assegnata ad uno dei due coniugi a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (la proprietà è solo del coniuge assegnatario)
– rendita € 595,24
– base imponibile: (€ 595,24 + 5%) * 160= € 100.000,32
– aliquota abitazione principale: 3,3 per mille (detrazione € 100)
– Tasi: (€ 100.000,32*0,0033) – € 100 = € 230,00
– il versamento è dovuto soltanto dal coniuge assegnatario
Acconto (da versare entro il 16/06/2014) € 115
Saldo (da versare entro il 16/12/2014) € 115

• Casa ex coniugale assegnata ad uno dei due coniugi a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (i due coniugi sono comproprietari):
– rendita € 595,24
– base imponibile: (€ 595,24 + 5%) * 160= € 100.000,32
– aliquota abitazione principale: 3,3 per mille (detrazione € 100)
– Tasi: (€ 100.000,32*0,0033) – € 100 = € 230,00
– è un'unica obbligazione tributaria e rispondono in solido i comproprietari
Acconto (da versare entro il 16/06/2014) € 115
Saldo (da versare entro il 16/12/2014) € 115

Esempio 5
• Anziani e/o disabili e residenti all'estero (abitazione non occupata)
– rendita € 595,24
– base imponibile: (€ 595,24 + 5%) * 160= € 100.000,32
– aliquota abitazione principale: 3,3 per mille (detrazione € 100)
– Tasi: (€ 100.000,32*0,0033) – € 100 = € 230,00
Acconto (da versare entro il 16/06/2014) € 115
Saldo (da versare entro il 16/12/2014) € 115

• Anziani e/o disabili e residenti all'estero (abitazione occupata da un comproprietario)
– rendita € 595,24
– base imponibile: (€ 595,24 + 5%) * 160= € 100.000,32
– aliquota abitazione principale: 3,3 per mille (detrazione € 100)
– Tasi: (€ 100.000,32*0,0033) – € 100 = € 230,00
– è un'unica obbligazione tributaria e rispondono in solido i comproprietari
Acconto (da versare entro il 16/06/2014) € 115
Saldo (da versare entro il 16/12/2014) € 115

• Anziani e/o disabili e residenti all'estero (abitazione occupata da un soggetto non comproprietario)
– rendita € 595,24
– base imponibile: (€ 595,24 + 5%) * 160= € 100.000,32
– aliquota abitazione principale: 3,3 per mille (detrazione € 100)
– Tasi: (€ 100.000,32*0,0033) – € 100 = € 230,00
– ripartizione (80% e 20%): proprietario € 184 ed occupante € 46
Acconto proprietario (da versare entro il 16/06/2014) € 92
Acconto occupante (da versare entro il 16/06/2014) € 23
Saldo proprietario (da versare entro il 16/12/2014) € 92
Saldo occupante (da versare entro il 16/12/2014) € 23

Esempio 6
• Cooperativa edilizia a proprietà indivisa (abitazione occupata dal socio)
– rendita € 595,24
– base imponibile: (€ 595,24 + 5%) * 160= € 100.000,32
– aliquota abitazione principale: 3,3 per mille (detrazione € 100)
– Tasi: (€ 100.000,32*0,0033) – € 100 = € 230,00
– ripartizione (80% e 20%): proprietario € 184 ed occupante € 46
Acconto proprietario (da versare entro il 16/06/2014) € 92
Acconto occupante (da versare entro il 16/06/2014) € 23
Saldo proprietario (da versare entro il 16/12/2014) € 92
Saldo occupante (da versare entro il 16/12/2014) € 23

Esempio 7
• Alloggi sociali (abitazione non occupata)
– rendita € 595,24
– base imponibile: (€ 595,24 + 5%) * 160= € 100.000,32
– aliquota abitazione principale: 3,3 per mille (detrazione € 100)
– Tasi: (€ 100.000,32*0,0033) – € 100 = € 230,00
Acconto (da versare entro il 16/06/2014) € 115
Saldo (da versare entro il 16/12/2014) € 115

• Alloggi sociali (abitazione occupata da soggetto diverso dal proprietario)
– rendita € 595,24
– base imponibile: (€ 595,24 + 5%) * 160= € 100.000,32
– aliquota abitazione principale: 3,3 per mille (detrazione € 100)
– Tasi: (€ 100.000,32*0,0033) – € 100 = € 230,00
– ripartizione (80% e 20%): proprietario € 184 ed occupante € 46
Acconto proprietario (da versare entro il 16/06/2014) € 92
Acconto occupante (da versare entro il 16/06/2014) € 23
Saldo proprietario (da versare entro il 16/12/2014) € 92
Saldo occupante (da versare entro il 16/12/2014) € 23

Esempio 8
• Alloggio del militare (abitazione non occupata)
– rendita € 595,24
– base imponibile: (€ 595,24 + 5%) * 160= € 100.000,32
– aliquota abitazione principale: 3,3 per mille (detrazione € 100)
– Tasi: (€ 100.000,32*0,0033) – € 100 = € 230,00
Acconto (da versare entro il 16/06/2014) € 115
Saldo (da versare entro il 16/12/2014) € 115

• Alloggio del militare (abitazione occupata da un comproprietario)
– rendita € 595,24
– base imponibile: (€ 595,24 + 5%) * 160= € 100.000,32
– aliquota abitazione principale: 3,3 per mille (detrazione € 100)
– Tasi: (€ 100.000,32*0,0033) – € 100 = € 230,00
– è un'unica obbligazione tributaria e rispondono in solido i comproprietari
Acconto (da versare entro il 16/06/2014) € 115
Saldo (da versare entro il 16/12/2014) € 115

• Alloggio del militare (abitazione occupata da un soggetto non comproprietario)
– rendita € 595,24
– base imponibile: (€ 595,24 + 5%) * 160= € 100.000,32
– aliquota abitazione principale: 3,3 per mille (detrazione € 100)
– Tasi: (€ 100.000,32*0,0033) – € 100 = € 230,00
– ripartizione (80% e 20%): proprietario € 184 ed occupante € 46
Acconto proprietario (da versare entro il 16/06/2014) € 92
Acconto occupante (da versare entro il 16/06/2014) € 23
Saldo proprietario (da versare entro il 16/12/2014) € 92
Saldo occupante (da versare entro il 16/12/2014) € 23

 

Note:

1N.B. Al fine della quantificazione della detrazione spettante bisogna considerare soltanto la rendita dell'abitazione 

2N.B. Al fine della quantificazione della detrazione spettante si deve considerare la rendita dell'abitazione senza rapportarla alla quota di possesso

3N.B. Al fine della quantificazione della detrazione spettante si deve considerare non la rendita dell'abitazione bensì quella imponibile (€ 250,00)

 

Cosa succede se non si dichiara e non si paga la TASI
In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versata.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00, se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione si riduce alla metà, .
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
Si applicano, altresì, gli interessi al tasso legale aumentato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



Come richiedere un rimborso TASI
Nel caso in cui sia stato effettuato un versamento in misura superiore a quella dovuta, il contribuente può richiedere il rimborso all'Ufficio TASI entro 5 anni dal pagamento.

Le domande presentate successivamente sono considerate intempestive.

Istanza di rimborso



Atti e Regolamenti TASI
Regolamento IUC dal 2014
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Modello di richiesta di rimborso
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