IMU dal 2020
Che cosa è
L’imposta municipale propria (Imu) è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (Ici), a decorrere dal 1° gennaio 2014 ha rappresentato una delle 3 componenti (insieme alla Tasi ed alla Tari) dell’imposta unica comunale (Iuc) e a decorrere dal 2020 è stata riscritta dalla legge di bilancio 2020.
Su cosa si paga
L’Imu si applica al possesso, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie), di fabbricati, terreni ed aree edificabili.
La definizione di fabbricato, terreno ed area edificabile è contenuta negli articoli da 3 a 6 del Regolamento Imu
La definizione di fabbricato, terreno ed area edificabile è contenuta negli articoli da 3 a 6 del Regolamento Imu
Quali sono gli immobili esclusi
Sono esclusi dal pagamento dell’Imu i fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze non classificati in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Sono altresì considerate abitazioni principali:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
f) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
f) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Chi deve pagare
L’Imu deve essere pagata dal proprietario ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.
E’ soggetto passivo il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, l’imposta deve essere pagata dal concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), l’imposta deve essere pagata dal locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
E’ soggetto passivo il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, l’imposta deve essere pagata dal concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), l’imposta deve essere pagata dal locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Come si determina la base imponibile
La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili imponibili.
Per i fabbricati il valore si ottiene rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato avutosi per uno dei seguenti coefficienti a seconda della categoria catastale:
Il valore così ottenuto è ridotto del 50 per cento in caso di fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (per la definizione di inagibilità o inabitabilità si veda la lettera b) del comma 6 dell’art. 9 del Regolamento Imu)
La medesima riduzione del 50 per cento della base imponibile si applica, altresì, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione Imu.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Per i terreni agricoli il valore si ottiene rivalutando il reddito dominicale del 25% e moltiplicando il risultato avutosi per 135.
Quali sono le aliquote e le detrazioni
Le aliquote e le detrazioni sono riportate nelle tabelle che seguono
Quali sono le esenzioni e le riduzioni
Le esenzioni e le riduzioni per le diverse fattispecie sono riportate negli articoli 11 e 12 del Regolamento Imu
Come si calcola l’imposta e come si versa
L’Imu deve essere versata da ciascun contribuente
Tuttavia, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il soggetto che esegue il pagamento:
L’imposta annua deve essere versata, in autoliquidazione (il Comune non invia i calcoli né i modelli per il pagamento), per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell’imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.
Qualora l’ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
L’importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato applicando le aliquote ed alle detrazioni deliberate per l’anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l’anno d’imposta di riferimento applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per il predetto anno.
Il versamento dell’imposta è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
Codici F24 per IMU
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020
In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta
In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta
L’importo da versare è arrotondato all’euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.
Il versamento non è dovuto qualora l’importo annuo complessivo per tutti gli immobili posseduti nel territorio del Comune di Pozzuoli è inferiore ad euro 12,00.
In caso di ritardo nel pagamento, si può beneficiare del ravvedimento operoso versando l’imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale, in ragione dei giorni di ritardo, e la sanzione (1% per ciascun giorno di ritardo fino a 14 giorni, 15% dal 15° giorno al 90° giorno e 30% dal 91° giorno al 365° giorno) ridotta ad 1/10 se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza ovvero ad 1/9 se avviene dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza ovvero ad 1/8 se avviene dal 91° giorno e fino ad un anno dalla scadenza ovvero dal 1/7 se avviene entro due anni dalla scadenza ovvero ad 1/6 se avviene oltre due anni dalla scadenza.
L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all’imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24 avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".
Ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria (IMU), per i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, bisogna effettuare un bonifico utilizzando le seguenti coordinate postali:
COMUNE DI POZZUOLI
IBAN IT39T0760103400001013097389 BIC e SWIFT BPPIITRRXXX
Come causale del versamento devono essere indicati:
Quando e come si presenta la dichiarazione
La dichiarazione si presenta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento utilizzando il modello ministeriale.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 (se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione si riduce alla metà).
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
Si applicano, altresì, gli interessi al tasso legale aumentato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Le domande presentate successivamente sono considerate intempestive.
Atti e Regolamenti:
Per i fabbricati il valore si ottiene rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato avutosi per uno dei seguenti coefficienti a seconda della categoria catastale:
Classificazione | Coefficiente |
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10 | 160 |
Categoria catastale A/10 | 80 |
Gruppo catastale B | 140 |
Categoria catastale C/1 | 55 |
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 | 160 |
Categoria catastali C/3, C/4 e C/5 | 140 |
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5 | 65 |
Categoria catastale D/5 | 80 |
La medesima riduzione del 50 per cento della base imponibile si applica, altresì, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione Imu.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Per i terreni agricoli il valore si ottiene rivalutando il reddito dominicale del 25% e moltiplicando il risultato avutosi per 135.
Quali sono le aliquote e le detrazioni
Anno d’imposta 2021
(Delibera di C.C. n. 123 del 29 dicembre 2020)
(Delibera di C.C. n. 123 del 29 dicembre 2020)
Tipologia | Aliquota Imu 2020 | Aliquota Imu 2021 |
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze | 0,6% (detrazione annua € 200,00) |
0,6%
(detrazione annua € 200,00)
|
Alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp | 1,06% (detrazione annua € 200,00) |
1,06%
(detrazione annua € 200,00)
|
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,1% | 0,1% |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 0,25% | 0,25% |
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 1,06% | 1,06% |
Altri fabbricati | 1,06% | 1,06% |
Terreni diversi dalle aree edificabili | 1,06% | 1,06% |
Aree edificabili | 1,06% | 1,06% |
Anno d’imposta 2020
(Delibera di C.C. n. 28 del 15 aprile 2020)
(Delibera di C.C. n. 28 del 15 aprile 2020)
Tipologia | Aliquota Imu 2019 | Aliquota Tasi 2019 | Aliquota Imu 2020 |
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze |
0,4%
(detrazione annua € 200,00)
|
0,2% |
0,6%
(detrazione annua € 200,00)
|
Alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp |
0,6%
(detrazione annua € 200,00)
|
0 |
1,06%
detrazione annua € 200,00)
|
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0 | 0,1% | 0,1% |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 0 | 0 | 0,25% |
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 1,06% | 0 | 1,06% |
Altri fabbricati | 1,06% | 0 | 1,06% |
Terreni diversi dalle aree edificabili | 1,06% | 0 | 1,06% |
Aree edificabili | 1,06% | 0 | 1,06% |
Quali sono le esenzioni e le riduzioni
Come si calcola l’imposta e come si versa
Tuttavia, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il soggetto che esegue il pagamento:
- versi la somma delle imposte che avrebbero dovuto pagare i singoli contitolari per conto dei quali il versamento è effettuato;
- comunichi all’Ufficio Imu, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, i dati anagrafici dei contitolari per i quali ha effettuato il pagamento, gli importi versati per ciascun contitolare nonché gli identificativi catastali degli immobili a cui si riferisce il versamento.
L’imposta annua deve essere versata, in autoliquidazione (il Comune non invia i calcoli né i modelli per il pagamento), per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell’imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.
Qualora l’ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
L’importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato applicando le aliquote ed alle detrazioni deliberate per l’anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l’anno d’imposta di riferimento applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per il predetto anno.
Il versamento dell’imposta è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
Codici F24 per IMU
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020
Codice | Denominazione | Beneficiario |
3912 | IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE | Comune |
3913 | IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE | Comune |
3914 | IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE | Comune |
3916 | IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE | Comune |
3918 | IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE | Comune |
3925 | IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO | Stato |
3923 | IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE | Comune |
3924 | IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE | Comune |
3930 | IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE | Comune |
3939 | IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita –COMUNE | Comune |
In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020 – Enti Pubblici
Codice | Denominazione | Beneficiario |
350E | IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE | Comune |
351E | IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE | Comune |
353E | IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE | Comune |
355E | IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE | Comune |
357E | IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE | Comune |
358E | IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE | Comune |
359E | IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO | Stato |
360E | IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE | Comune |
In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta
L’importo da versare è arrotondato all’euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.
Il versamento non è dovuto qualora l’importo annuo complessivo per tutti gli immobili posseduti nel territorio del Comune di Pozzuoli è inferiore ad euro 12,00.
In caso di ritardo nel pagamento, si può beneficiare del ravvedimento operoso versando l’imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale, in ragione dei giorni di ritardo, e la sanzione (1% per ciascun giorno di ritardo fino a 14 giorni, 15% dal 15° giorno al 90° giorno e 30% dal 91° giorno al 365° giorno) ridotta ad 1/10 se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza ovvero ad 1/9 se avviene dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza ovvero ad 1/8 se avviene dal 91° giorno e fino ad un anno dalla scadenza ovvero dal 1/7 se avviene entro due anni dalla scadenza ovvero ad 1/6 se avviene oltre due anni dalla scadenza.
L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all’imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24 avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".
Ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria (IMU), per i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, bisogna effettuare un bonifico utilizzando le seguenti coordinate postali:
COMUNE DI POZZUOLI
IBAN IT39T0760103400001013097389 BIC e SWIFT BPPIITRRXXX
Come causale del versamento devono essere indicati:
- il codice fiscale del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili;
- l’annualità di riferimento;
- l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.
Copia del bonifico deve essere trasmessa al seguente indirizzo francesca.bianconi@comune.pozzuoli.na.it
Quando e come si presenta la dichiarazione
Cosa succede se non si dichiara e non si paga
In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versata.In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 (se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione si riduce alla metà).
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
Si applicano, altresì, gli interessi al tasso legale aumentato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Come richiedere un rimborso
Nel caso in cui sia stato effettuato un versamento in misura superiore a quella dovuta, il contribuente può richiedere il rimborso all’Ufficio Imu entro 5 anni dal pagamento.Le domande presentate successivamente sono considerate intempestive.
Atti e Regolamenti:
Modelli: